Com’è noto, al fine di contrastare l’evasione, la normativa fiscale affida all’Amministrazione Finanziaria una serie di facoltà e poteri.
Tra i poteri c’è anche quello del controllo presso i locali dello stesso contribuente, ossia l’accesso eseguito da personale dell’Agenzia delle Entrate o da militari della Guardia di Finanza nei locali dove chi esercita un’impresa, un’arte o una professione svolge la sua attività. Per potere eseguire questo tipo di intervento è necessaria soltanto l’autorizzazione del capo dell’Ufficio o del comandante del reparto che lo ha disposto.
La legge consente pure l’effettuazione dell’accesso in locali diversi da quelli di svolgimento dell’attività, comprese l’abitazione del contribuente.
In questi casi, però, l’autorizzazione del capo dell’Ufficio o del comandante della Guardia di Finanza non basta più. Trattandosi, infatti, di un intervento che incide nella sfera personale del cittadini costituzionalmente garantita (l’inviolabilità del domicilio sancito dall’art.14 della Costituzione), necessita anche dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Questa sorta di nulla osta è necessaria, per esempio, quando i locali di svolgimento dell’attività coincidono con l’abitazione del contribuente. In questo caso, però, il magistrato non può sottrarsi al rilascio, in quanto la legge non lo subordina ad alcuna condizione pur affidando al giudice la possibilità di vigilare in merito alle operazioni di controllo di natura amministrativa compiute nell’ambito di un intervento che – per certi aspetti – ha le caratteristiche di un intervento di natura penale (perquisizione domiciliare).
L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è necessaria, poi, quando l’accesso viene eseguito in locali diversi da quelli dove il contribuente svolge la sua attività. In quest’ultimo caso, però, il suo rilascio non è un “atto dovuto” essendo subordinato, questa volta, a precise condizioni: a) l’esistenza di gravi indizi di violazioni delle norme in materia di IVA e Imposte dirette; b) la necessità di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. Se mancano queste condizioni, il magistrato può legittimamente rifiutarsi di permettere al personale dell’Amministrazione Finanziaria di entrare in locali desinati ad abitazione o in altri luoghi diversi da quelli “di lavoro”.
Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21974 del 166/10/2009, ha affrontato un caso del genere, per giudicare sull’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale la quale aveva accolto il ricorso di un contribuente che aveva eccepito la nullità di tutti gli elementi probatori acquisiti attraverso un accesso domiciliare eseguito con un’autorizzazione rilasciata da un magistrato la quale, però, non faceva alcun cenno, nemmeno in modo sintetico o per relationem, all’esistenza degli indizi di violazione ed alla necessità di reperire (in quei locali) documentazione di natura fiscale.
In questo caso i giudici della Cassazione hanno confermato la precedente sentenza dei Giudici tributari, ritenendo non conforme alla legge l’iter adottato per la ricerca degli elementi utili per la costruzione di un accertamento, considerando illegittimo il provvedimento autorizzativo all’accesso rilasciato dal Pubblico Ministero senza una valida motivazione.