(GDB) Proseguiamo l’esame delle novità contenute nel DL 27.6.2012 n° 87, che innova profondamente alcune regole organizzative del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali.
Oltre la soppressione dell’Agenzia del Territorio e dei Monopoli di cui si è già detto ieri, l’art. 4 del Decreto ridisciplina l’organizzazione degli uffici e gli Organici.
La novità più rilevante è la riduzione del personale fino ad ottenere un risparmio del 10% rispetto alle spese attuali. La riduzione dovrà essere operata in relazione al Personale in servizio alla data di emanazione del Decreto.
Riforma restrittiva anche per le posizioni dirigenziali con la fissazione di un limite invalicabile ovvero il rapporto ferreo di un dirigente ogni 40 impiegati.
Ma le novità riguardano anche il numero dei dirigenti generali il cui limite è fissato in uno ogni 20 dirigenti di prima fascia.
Quindi dopo una lunga stagione di continua espansione dei ranghi dirigenziali, si pone fine a questa costosa escalation che aveva connotazioni politiche più che amministrative.
Vediamo nel dettaglio i singoli provvedimenti:
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi …
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l’Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per assicurare la funzionalità del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione
dell’organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data dei entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell’area stessa; l’attribuzione di tali posizioni e’ disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni e’ attribuita un’indennita’ di posizione graduata secondo il livello di responsabilita’ ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo piu’ basso; la valutazione annuale positiva dell’incarico svolto comporta una retribuzione di risultato non superiore al venti per cento della retribuzione di posizione.
All’onere connesso al conferimento delle posizioni organizzative di cui al presente punto
si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al primo periodo, detratta una quota non inferiore al venti per cento. Nei confronti delle amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l’articolo
17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138
del 2011 e, per le agenzie, dell’articolo 3 del presente decreto.
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e’ fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari.
Omissis …
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali e’ effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, con l’osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell’efficace svolgimento di compiti e funzioni dell’amministrazione centrale, l’articolazione delle strutture organizzative in uffici
territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi.
Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni citta’ metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalita’ sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del
Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.
7. Le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna che assicuri la prosecuzione delle attivita’ secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All’acquisto dell’efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.
8. Le attivita’ di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a., che svolge i predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.
9. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla
data dell’assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette societa’.



